Titolo
II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
dell'origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
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Art.
13. Informativa
1.
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali sono previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a)
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati
i dati;
b)
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c)
le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d)
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e
l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e)
i diritti di cui all'articolo 7;
f)
gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
designato più responsabili è indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un
responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene
anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e può non comprendere gli elementi già noti
alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto
pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per
finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio
provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita
in particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti
presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o,
quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5.
La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a)
i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b)
i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c)
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che
il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate,
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante,
impossibile.
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